| Interessi di mora più leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese di ottobre, per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. La rideterminazione degli interessi è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all'anno 2008, comunicata dalla Banca d'Italia. |
| |
10 settembre 2009 Le novità dal 1° di ottobre - Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, riduce, dunque, dall'8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal 1° ottobre 2009. Il provvedimento completa il quadro già delineato dal decreto del 21 maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi. In particolare, tra le novità più significative del decreto, si segnala la riduzione dal 6 al 4% degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritardo le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap.
Niente riduzione nel caso di pgamento a favore di enti previdenzuali - La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo, però, non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali. Questi, infatti, sono disciplinati dall'art. 27 del dlgs 46/99 in deroga rispetto a quanto previsto negli altri casi. (da repubblica.it) |
|