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NEWS: Ristrutturazioni più facili, in vigore le norme che liberalizzano i lavori. In a
DISOCCUPAZIONE ALL'8,4% IN ITALIA OLTRE UN GIOVANE SU 4 SENZA LAVORO
1 settembre 2010
A luglio il numero di disoccupati nell'Eurozona è rimasto ai livelli di giugno. Senza variazioni, al 9,6%, anche il tasso Ue, con 23 milioni di persone senza occupazione. Nel nostro Paese calano di poco i disoccupati (-0,1%), ma la percentuale tra i giovani sfiora il 27% contro il 19,6% medio dei 16 con la moneta unica.
 
ANTITRUST: OK A MAGGIORI GARANZIE SU ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA
9 agosto 2010
L'Antitrust ha reso vincolanti gli impegni presentati dalle maggiori catene di prodotti di elettronica e di elettrodomestici chiudendo così le istruttorie avviate a gennaio. Mediaworld, Unieuro, Marco Polo Expert, Euronics, Trony, Gre ed Estendo si sono impegnate con l'Antitrust su una serie di misure che riguardano riparazioni o sostituzioni del prodotto difettoso a loro carico per 24 mesi dall'acquisto ed entro due mesi dal manifestarsi del difetto; informazioni chiare nei punti vendita sui diritti degli acquirenti e sulle differenze tra garanzia legale e gli ulteriori servizi offerti a pagamento; modalità semplici per l'esercizio del diritto di recesso per gli acquisti effettuati via internet.
 
CINQUEMILA COMUNI RISCHIANO DI RESTARE SENZA NEGOZI
27 luglio 2010
Negli ultimi 5 anni hanno chiuso oltre 100mila negozi e sono andati in fumo almeno 250mila posti di lavoro. A dirlo è il presidente di Confesercenti, Marco Venturi, nella sua relazione all'Assemblea annuale dell'associazione. Per questo deve essere semplificata la vita alle piccolissime imprese, quelle che chiudono direttamente senza fallire. «Semplificazione e forfetizzazione potrebbero favorire chi produce lavoro e ricchezza per il nostro Paese, - ha spiegato Venturi - a partire da quel regime dei minimi che dovrebbe essere portato dai 30.000 euro attuali a 50.000, per semplificare la vita ad oltre un milione di micro imprese, quelle che rischiano di chiudere senza fallire, che scompaiono e nessuno se ne accorge. Con esse spariscono servizio di vicinato e lavoro.
 
IL MAGAZINE DIVENTA 2.0 E' IL FENOMENO FLIPBOARD
26 luglio 2010
Appena uscito sull'app store, è già un culto sul web. Un magazine elettronico per il tablet di Apple che prende i contenuti da Facebook e Twitter. E permette di sfogliare un giornale sempre nuovo
 
MOODY'S HA RIDOTTO DI DUE GRADINI IL RATING DEL PORTOGALLO
14 luglio 2010
L'agenzia di valutazione del merito di credito ha portato ad "A1" la classificazione. Ieri aveva annunciato di aver messo "sotto osservazione" il Giappone, cosa che spesso prelude a un declassamento
 
Sono in vigore dal 26 maggio, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le norme che liberalizzano la maggior parte dei lavori in casa. Solo per alcuni interventi è previsto comunque l'obbligo di inviare ai Comuni una relazione tecnica sulla tipologia di lavori che si intende effettuare. Il tecnico dovrà attestare che saranno realizzati a norma di legge.
 
1 giugno 2010
 
Lavori di base a burocrazia zero - Nessun obbligo burocratico, dunque, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non riguardino parti strutturali dell'appartamento come i muri maestri. Liberalizzate anche le opere di abbattimento delle barriere architettoniche interne alla casa o al palazzo. Si potranno, quindi sostituire gli impianti e/o i servizi sanitari, rifare i pavimenti, aggiungere impianti di allarme e inferriate senza alcuna comunicazione al Comune. Possibile anche predisporre scivoli e monta scale o installare nuovi ascensori purché, appunto, all'interno del palazzo.

Relazione tecnica per spostare le pareti - Per le opere di ristrutturazione più impegnative, e per quelle che riguardano l'esterno del palazzo, è invece obbligatorio inviare una nota informativa al Comune con la quale, però, non si richiedono autorizzazioni ma solo, appunto, si notifica di aver avviato determinati lavori. La nota deve essere anche accompagnata dal progetto e da una relazione con la quale il tecnico abilitato - geometra, ingegnere, architetto - attesti, sotto la sua responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, e che rientrano tra gli interventi liberalizzati. Chi firma la relazione dovrà anche assicurare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Rientrano nella categoria con obbligo di progetto e relazione l’apertura di porte e lo spostamento di pareti interne, sempre che non si tocchino i muri maestri e non si aumenti il numero delle stanze. No invece al effettuare senza di Dia di interventi che aumentano il valore catastale dell'immobile come, ad esempio, la realizzazione di un secondo bagno.
Pannelli solari "liberi" se non c'è il serbatoio a vista - Installazione senza Dia ma con semplice comunicazione, invece, per i pannelli fotovoltaici e per i pannelli solari termici, purchè, però, non ci sia il serbatoio esterno a vista. Per tutti gli interventi che riguardano l'esterno del palazzo e ne cambino le caratteristiche, infatti, l'autorizzazione del Comune è sempre necessaria.

Obbligatorio comunicare i dati della ditta - Insieme alla nota informativa, inoltre, è previsto, infatti, l'obbligo di comunicare al Comune i riferimenti dell'impresa alla quale è affidato il lavoro. Multa di 258 euro per chi non invia la comunicazione. (26 maggio 2010)

Il testo delle disposizioni

Articolo 5.
(Attività edilizia libera)

1. L’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubbica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (L) – (Attività edilizia libera). – 1. Fatte salve leprescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventisono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L’interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l’interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all’interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni».
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (da repubblica.it)
   
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