| on è reato impossessarsi abusivamente di acque pubbliche, purché lo si faccia a scopo industriale. Va però punita in via amministrativa e non con sanzioni penali la condotta di chi – per esigenze non domestiche – abbia fruito della condotta comunale senza averne l'autorizzazione. Lo sostiene la Cassazione, sezione V penale, con la sentenza n. 21008/10. |
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15 giugno 2010 Al centro della vicenda, un uomo condannato per furto aggravato di acqua, prelevata senza formale autorizzazione dell'autorità competente. I giudici di appello, nel rivedere la questione, prendono atto del fatto che egli, da più di un anno, avesse presentato regolare istanza di allacciamento – pagando la somma dovuta – e istallato un contatore per registrare l'ammontare del prelievo. Tuttavia, sostengono, va ribadita la responsabilità penale dell'imputato, che «non poteva non rendersi conto» che l'allaccio fosse abusivo. Il contatore, poi, non era stato sigillato. Non è così per la Cassazione, secondo la quale la corte territoriale avrebbe sottovalutato la circostanza che il ricorrente avesse chiesto l'allaccio da tempo, sobbarcandosene le spese e munendosi di contatore. Si trattava, difatti, di elementi importanti che i giudici avrebbero dovuto valutare più attentamente, anche al fine di accertare la sussistenza del dolo e comprendere le reali intenzioni del soggetto. Ad ogni modo, il ricorso viene accolto per un altro motivo. Nel caso specifico, come rilevato dalla difesa, l'acqua prelevata era servita per le stalle e pertanto poteva dirsi utilizzata «a fini industriali». I fatti, allora, andavano correttamente inquadrati come impossessamento abusivo di acque pubbliche a scopo industriale, e non come generico furto. La precisazione dei giudici di legittimità consente di individuare la disciplina di riferimento: il decreto legislativo n. 152/99 (Testo unico sulle acque). Il testo – che all'articolo 93 consente l'utilizzo «per usi domestici» delle acque sotterranee da parte del proprietario del fondo – sanziona in via amministrativa, mediante l'articolo 23, il «prelievo per uso industriale» non autorizzato dagli organi addetti. Alla vicenda concreta sarebbero state teoricamente applicabili due diverse norme: quella generale contenuta nell'articolo 624 del codice penale – che punisce il semplice furto – e quella speciale al citato articolo 23, che sanziona come illecito amministrativo il prelievo abusivo dell'acqua effettuato a fini non privati. In tali casi, quando alla stessa materia siano ipoteticamente riferibili due norme, a prevalere sarà quella speciale. Quindi andava applicata la sanzione amministrativa. (da ilsole24ore.com) |
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