| Tempi duri per chi ha abbattuto un muro, aggiunto un bagno e spostato la cucina: se dopo la ristrutturazione non ha fatto anche la variazione catastale l'atto dovrà aspettare finché la casa non sarà catastalmente in regola. Le novità dal 1° luglio, dato di entrata in vigore delle norme contenute nel comma 14 dell'articolo 19 della manovra fiscale. |
| |
7 luglio 2010 La piantina obbligatoria - Dall'inizio del mese, dunque, è diventato obbligatorio per i notai citare nell'atto la planimetria catastale dell'alloggio, e per il venditore dichiarare che questa planimetria corrisponde allo stato attuale dell'immobile. La piantina catastale non deve necessariamente essere allegata, ma la falsa dichiarazione in un atto pubblico è un reato penale. Inoltre un immobile per il quale è stato dichiarato il falso è a tutti gli effetti un immobile con un vizio, il che significa che il potenziale acquirente non avrà alcun interesse a fare l'atto senza a aver prima verificato che sia tutto in regola. Sono gli stessi notai, peraltro, con una circolare dedicata alle novità, a a consigliare agli acquirenti una verifica della conformità dello stato di fatto alle risultanze planimetriche, in modo da poter inserire nell'atto anche questa dichiarazione. Le ristrutturazioni interessate - Tra gli interventi per i quali è obbligatoria la revisione della planimetria catastale rientrano, ovviamente, tutti quelli che hanno comportato una trasformazione dell'originaria pianta della casa: dal secondo bagno al salone doppio al posto di due stanze contigue, alla divisione in due della cameretta per i figli. In tutti i casi in cui sono state realizzati interventi di questo tipo, infatti, la comunicazione al catasto è un obbligo, perchè si viene ad incidere sulla rendita catastale. Chi dunque si fosse dimenticato di aggiornare la situazione ora non potrà vedere casa senza prima effettuare la necessaria variazione. Una variazione per la quale il Fisco ha un interesse concreto: quelle citate, infatti, sono tutte opere che comportano un aumento della rendita catastale. Soldi in più, quindi, fin dal momento del pagamento delle imposte di registro, quando non si tratta di prima casa. Ma soldi andranno comunque al catasto e al Comune, perché in molti casi potrebbe essere necessario pagare degli oneri di concessione per la sanatoria o la regolarizzazione, anche se a suo tempo era stata presentata la Dia. Per questo, peraltro, la manovra da tempo fino al 31 dicembre prossimo per "autodenunciarsi" e mettersi in regola. Come denunciare le modifiche - Il comma 9 dell'articolo 19 del testo del decerto attualmente in vigore, infatti, stabilisce che entro il 31 dicembre 2010, i titolari di diritti reali sugli immobili devono procedere alla presentazione ai fini fiscali della dichiarazione di aggiornamento catastale per gli immobili oggetto di interventi edilizi. Per questo è sufficiente rivolgersi ad un tecnico abilitato e pagare i relativi diritti per sistemare la pratica. Nel caso in cui non fosse stata presentata alcuna Dia, però, non è detto che sia possibile effettuare la dichiarazione, a meno di non ricorrere agli strumenti offerti dai singoli Comuni per la sanatoria degli abusi urbanistici. Gli immobili esclusi - Le novità, come sottolineato dagli stessi notai, non riguardano però le case in costruzione. presupposto per la verifica della regolarità catastale, infatti, è che l'immobile sia completato e quindi accatastato. Se ancora non lo è non c'è alcuna novità nel fare l'atto. Rientrano, invece, nell'obbligo di verifica della planimetria anche gli eventuali ruderi, perchè il fatto che ci sia uno stato di decadenza non influisce sulla pianta dell'immobile. Le case fantasma non più commercializzabili - Se, dunque, per le case per le quali la piantina è stata modificata si tratta semplicemente di posticipare l'atto, e di pagare il tecnico e le eventuali spese necessarie per sanare la pratica, per le case mai dichiarate al catasto di fatto finisce l'epoca della commerciabilità. A meno che non si tratti di immobili in costruzione, infatti, senza citare nell'atto anche i dati catastali non è più possibile effettuare il rogito. (da repubblica.it) |
|